E’ cambiata la normativa F-GAS…
Il DPR 146/2018, cosiddetto “Decreto F-gas”, in vigore dal 24 gennaio 2019, ha abrogato il DPR 43/2012, modificando la gestione dei gas fluorurati a effetto serra.
La dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 NON dovrà più essere trasmessa.
In sostituzione è stata istituita la Banca Dati F-gas
Gli operatori di settore (installatori, manutentori, frigoristi e venditori) dovranno inviare, esclusivamente attraverso il portale della Banca Dati F-gas, i dati relativi alle vendite di F-gas, le informazioni sulle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.
Il mancato rispetto dei nuovi obblighi, a partire dalle date previste, determinerà l’impossibilità ad operare.
SCADENZE:
– 25 luglio 2019
Le imprese che forniscono agli utilizzatori finali (venditori) gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, devono comunicare alla Banca Dati le informazioni relative alle vendite.
– 25 settembre 2019
Le imprese o le persone certificate devono comunicare, alla Banca Dati, i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento, svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
ATTENZIONE:
– Le imprese o le persone già iscritte al Registro F-gas ma non ancora certificate, avranno tempo sino al 25 settembre 2019 per conseguire la certificazione e potersi iscrivere alla nuova Banca Dati.
– I venditori non sono autorizzati a vendere gli F-gas e le apparecchiature a imprese NON certificate. Nel caso vendano ad utilizzatori finali quest’ultimi devono dimostrare che l’installazione verrà effettuata da una impresa certificata.
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