Un nuovo cartello per indicare gli apparecchi di videoripresa.

Con le linee Guida n° 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, attualmente in corso di approvazione, viene inserito il nuovo cartello che dovrà essere esposto da coloro che utilizzano apparecchi di videoripresa.

Il modello europeo del cartello, contiene una maggior quantità di informazioni rispetto a quelle del cartello attuale.

 

Gli aspetti relativi alla videosorveglianza, erano normati da un provvedimento del Garante italiano, risalente al 2010, tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo di trattamento dei dati, si rende necessario un aggiornamento: dovrà infatti essere definito se i cartelli allegati a tale provvedimento sono adeguati o dovranno essere cambiati.

Infatti, le linee guida del Comitato europeo, propongono un fac-simile diverso, il quale contiene maggiori informazioni.

Per quanto riguarda, invece, l’informativa agli interessati, viene confermata la struttura a due livelli: l’informativa sintetica e l’informativa completa e, dunque, prima un cartello e, poi, altre fonti per le informazioni ulteriori.

Per quanto concerne il cartello, le linee guida richiedono che sia posizionato ad altezza della persona, vicino alla telecamera, in modo tale da far comprendere all’interessato che sta per essere ripreso, ma, senza indicarne la posizione.

Il cartello deve riportare lo scopo del trattamento, l’identità del titolare del trattamento, i diritti previsti dal Regolamento Europeo per il trattamento dei dati, oltre ai contatti del DPO o un riferimento al legittimo interesse del titolare o di terze parti.

E’ inoltre necessario indicare all’interno del cartello, quali sono le modalità per trovare l’informativa di secondo livello: un QR code o un sito internet.

Il cartello deve poi indicare se i dati vengono trasferiti fuori dall’UE e il periodo di conservazione, se tali aspetti sono assenti, l’interessato potrebbe dedurre che non ci sia la conservazione della registrazione o la trasmissione dei dati a terzi.

Per quanto riguarda, invece, l’informativa di secondo livello, deve essere disponibile anche con modalità alternative alla rete, come semplici informative affisse presso una sede.

 

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