I controlli (interni) antincendio nelle aziende secondo il D.M. 01/09/2021
Il decreto appena pubblicato va a sotituire l’articolo 3, comma 1, lettera e) per garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio e i controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio del D.M. 10.03.1998 andando a riformare queste attività.
Le principali novità:
– Viene richiesta la figura del tecnico incaricato della manutenzione dei sistemi
antincendio, che in possesso di specifica qualifica (in accordo con l’allegato II
che riporta indicazioni relative al corso di formazione ed esame volto al conseguimento della
qualifica) deve, oltre al controllo periodico eseguito da ditta esterna specializzata, eseguire o far eseguire un insieme di controlli visivi atti a verificare,
nel tempo che intercorre tra due controlli periodici,
che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle
normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori interni normalmente presenti
dopo aver ricevuto adeguate istruzioni mediante la predisposizione di idonee check list.
E’ fatto obbligo di approntare il registro dei controlli dove annotare tutti gli interventi
periodici e di manutenzione.
L’applicazione delle norme tecniche per il controllo periodico, rimangono volontarie a meno
che non siano direttamente richiamate da norme vigenti.
La formazione di dette figure devono essere fatte da personale che possieda almeno un titolo di studio pari al diploma superiore e almeno 3 anni di esperienza sia in formazione che nel settore della manutenzione impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e della tutela ambientale.
Vengono definiti anche durata e argomenti del corso di formazione a seconda della qualifica che si desidera ottenere.
Il decreto entrerà in vigore il 25/09/2022.
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